I DIRITTI DELL'AMMALATO
Il malato affetto da patologia oncologica, in aggiunta al trattamento terapeutico, ha
particolari esigenze di tipo giuridico ed economico. L’ordinamento legislativo
prevede una serie di norme, di tutele e previdenze che è bene conoscere: oltre alle
prestazioni assistenziali ed esenzione dal ticket, esistono leggi specifiche sul diritto di
lavoro, su permessi e congedi lavorativi, sul rapporto di lavoro a tempo pieno e
tempo parziale.
Inoltre, alcuni malati oncologici possono avere i requisiti per usufruire di ulteriori
benefici quali il contrassegno di libera circolazione e di sosta, l’assegno di invalidità,
l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e il pensionamento
anticipato.
Il malato affetto da patologia oncologica, in aggiunta al trattamento terapeutico, ha
particolari esigenze di tipo giuridico ed economico. L’ordinamento legislativo
prevede una serie di norme, di tutele e previdenze che è bene conoscere: oltre alle
prestazioni assistenziali ed esenzione dal ticket, esistono leggi specifiche sul diritto di
lavoro, su permessi e congedi lavorativi, sul rapporto di lavoro a tempo pieno e
tempo parziale.
Inoltre, alcuni malati oncologici possono avere i requisiti per usufruire di ulteriori
benefici quali il contrassegno di libera circolazione e di sosta, l’assegno di invalidità,
l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e il pensionamento
anticipato.
particolari esigenze di tipo giuridico ed economico. L’ordinamento legislativo
prevede una serie di norme, di tutele e previdenze che è bene conoscere: oltre alle
prestazioni assistenziali ed esenzione dal ticket, esistono leggi specifiche sul diritto di
lavoro, su permessi e congedi lavorativi, sul rapporto di lavoro a tempo pieno e
tempo parziale.
Inoltre, alcuni malati oncologici possono avere i requisiti per usufruire di ulteriori
benefici quali il contrassegno di libera circolazione e di sosta, l’assegno di invalidità,
l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e il pensionamento
anticipato.
FONTE WEB : A.I.G
PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI
INVALIDITÀ CIVILE
Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni
economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell'"invalidità
civile" a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo. Secondo le
tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di
invalidità civile per patologia oncologica: 11%: prognosi favorevole e modesta
compromissione funzionale; 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione
funzionale; 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante
l'asportazione del tumore. La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di
handicap deve essere presentata - da voi o da un vostro familiare - all'Ufficio Invalidi
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Se a causa della malattia il paziente ha problemi di deambulazione o non è più
autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione,
igiene personale, vestizione), può richiedere il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988; D. lgs. 509/1988).
*Fonte AIMAC
PERMESSI DI LAVORO
Secondo quanto stabilito dalle leggi 104/1992 e 53/2000 e dai decreti legislativi
509/1988 e 151/2001, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità o di
"handicap in situazione di gravità", potrete usufruire di permessi lavorativi per
curarvi e la stessa facoltà è concessa anche al familiare che vi assiste. L'art. 33 della
LEGGE 104/1992 fissa i limiti di permesso retribuito come segue: per il lavoratore con
disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; per il familiare: 3 giorni mensili. Se vi è
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, avrete diritto a 30 giorni all'anno
(anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con il
vostro stato di invalidità (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D. lgs. 509/1988).
Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla vostra categoria. Per ottenere il permesso è
sufficiente la semplice richiesta al datore di lavoro.
509/1988 e 151/2001, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità o di
"handicap in situazione di gravità", potrete usufruire di permessi lavorativi per
curarvi e la stessa facoltà è concessa anche al familiare che vi assiste. L'art. 33 della
LEGGE 104/1992 fissa i limiti di permesso retribuito come segue: per il lavoratore con
disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; per il familiare: 3 giorni mensili. Se vi è
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, avrete diritto a 30 giorni all'anno
(anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con il
vostro stato di invalidità (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D. lgs. 509/1988).
Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla vostra categoria. Per ottenere il permesso è
sufficiente la semplice richiesta al datore di lavoro.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
I lavoratori dipendenti a tempo pieno e con una ridotta capacità lavorativa anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, ottenuto l'accertamento delle loro
condizioni di salute da parte dalla Commissione medico legale della ASL, possono
richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e
a ritornare a orario e stipendio pieni nel momento in cui si sentiranno in condizione di
lavorare di nuovo per l'intera giornata.
CONTRASSEGNO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOSTA
Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia il diritto ad ottenere il
contrassegno di libera circolazione e sosta, che consente: - il libero transito nelle zone
a traffico limitato e nelle zone pedonali - la sosta nei parcheggi riservati ai disabili
(delimitati con le strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei
parcheggi a pagamento.
La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al
Comune di residenza (normalmente presso l'ufficio della Polizia Municipale).
contrassegno di libera circolazione e sosta, che consente: - il libero transito nelle zone
a traffico limitato e nelle zone pedonali - la sosta nei parcheggi riservati ai disabili
(delimitati con le strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei
parcheggi a pagamento.
La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al
Comune di residenza (normalmente presso l'ufficio della Polizia Municipale).
fonte: AIOM
TRE SONO LE PERCENTUALI DI INVALIDITA' CIVILE
PER PATOLOGIA ONCOLOGICA 11 PER CENTO, 70 E
100 PER CENTO
PER PATOLOGIA ONCOLOGICA 11 PER CENTO, 70 E
100 PER CENTO
Il malato affetto da patologia oncologica, oltre al trattamento terapeutico
ha particolari esigenze di tipo giuridico ed economico, per vivere più
dignitosamente. Pertanto l'ordinamento giuridico ha previsto, con norme speciali, le
tutele e provvidenze necessarie.Perché le leggi non rimangano inattuate, è necessario
che anche i malati, oltre agli operatori, sappiano quali sono i diritti che lo Stato
riconosce e garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, ergicamente,
come persone riconosciute invalide.
che anche i malati, oltre agli operatori, sappiano quali sono i diritti che lo Stato
riconosce e garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, ergicamente,
come persone riconosciute invalide.
INDALIDITÀ CIVILE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO -
Lo Stato assiste i malati oncologici per mezzo del riconoscimento dell'invalidità
civile, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.
Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), tre sono le
percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
- per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l'11%
- per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%
- per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante
asportazione chirurgica il 100%.
Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti
agevolazioni sarà necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di
riconoscimento dello stato di invalidità e di handicappresentandola all'Ufficio
Invalidi Civili della ASL di residenza. Se oltre a richiedere il riconoscimento
dell'invalidità civile (L. 118/1971), si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla
legge sull'handicap (L. 104/1992), è consigliabile indicarlo nella stessa domanda.
In mancanza di tale esplicita indicazione, si viene sottoposti a due visite medico-legali.
Con la Legge 80/2006 (art. 6) lo Stato ha disposto un iter di accertamento
accelerato a carico della Commissione medica della ASL in caso di malattia
oncologica.
La visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della
domanda e gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei
benefici che da essi conseguono.
Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi
nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene
personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto Legge 509/1988).
Nei casi di chemioterapia in atto il malato sarà automatico il riconoscimento al diritto
all'indennità di accompagnamento, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni)
necessari all'effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti fortemente
debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base
della relazione medica dell'ospedale o servizio oncologico ove si è in trattamento.
Una volta completato l'iter di accertamento di invalidità temporanea il malato
oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabile ed i familiari che lo
assistono previsti dalla legge 104.
AGEVOLAZIONI FISCALI ED ESENZIONI -
Il malato di cancro ha diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per
farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto,
nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori
aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999). Il codice identificativo delle patologie
tumorali è lo 048; il medico di base è tenuto ad indicarlo sulle impegnative.
Se l'invalidità civile riconosciuta è del 100% si ha diritto all'esenzione totale, cioè per
tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.
Per chi ha difficoltà all'uso delle cinture di sicurezza in automobile (per es. i
cardiopatici, chi ha subìto interventi chirurgici al cuore, al torace, alla mammella,
ecc., e/o per chi ha cicatrici in punti toccati dalle cinture), è possibile ottenere
l'esonero dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, portando al Distretto
Sanitario di appartenenza una carta che certifichi l'avvenuto intervento chirurgico e/o
che attesti eventuali ulteriori problematiche.L'assistenza sanitaria all'estero è
consentita, in via di eccezione e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di
altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non
sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo.
AUSILI -
È possibile ottenere gratuitamente ausili protesici e/o ortopedici, se il medico
specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario.
In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi,
all'Iva al 20% o al 4%. Se l'invalidità è pari al 100%, è prevista l'agevolazione Iva al 4%.
Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale, secondo la legge finanziaria
per l'anno 1998, fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea
documentazione, la protesi mammaria esterna. In seguito alla modifica apportata dal
D.L. 321 G.U. n. 183/2001, non è più necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.
TUTELA LAVORATIVA -
L'art. 2110 del Codice Civile dice che "In caso d'infortunio, di
malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di
lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle
leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità ".
La lettura di tale articolo aiuta a comprendere come sia diritto del lavoratore assente
per malattia percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva
(l'indennità di malattia) , continuando a maturare anzianità di servizio, e non essere
licenziato durante il periodo di malattia.
La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto
La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto
"periodo di comporto", alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà , potrà
recedere dal contratto, a norma dell'articolo 2118, licenziando il lavoratore nel
rispetto
rispetto
della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa).
La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di
assenza aggiuntiva, nonché dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e
successivamente ridotta, e l'entità della riduzione, variano a seconda dei diversi
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e pertanto è importante che il lavoratore
verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura
specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si
applicano i criteri della "ricaduta della malattia" se sul certificato viene barrata
l'apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente
assenza.
Per la Legge 104/1992, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2
assenza.
Per la Legge 104/1992, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2
ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste
ha diritto, invece, a 3 giorni mensili.
Secondo l'art. 42 D.L. 151/2001, il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con
Secondo l'art. 42 D.L. 151/2001, il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, co. 3, L. 104/1992, purché non
ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o
frazionato, per un massimo di due anni. Inoltre, l'art. 53 dello stesso Decreto
Legislativo sancisce il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio
carico il soggetto disabile in stato di handicap grave.
Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con l'art. 46, ha modificato la
disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l'articolo 12 bis, che
riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali
persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di
terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno in tempo parziale verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al
lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.
In base all'art. 10 del D.L. 23/11/1988, n. 509: "Norme per la revisione delle categorie
In base all'art. 10 del D.L. 23/11/1988, n. 509: "Norme per la revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione
vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988,
n. 291", qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50%, il lavoratore
ha diritto di fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche
non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità .
Il D.L. 19/09/1994, n. 626, "Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento
Il D.L. 19/09/1994, n. 626, "Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", prevede - fra le altre
misure - che il Medico Competente (esperto in medicina del lavoro) effettui
accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché, su richiesta del lavoratore,
finalizzati a verificare se il lavoratore è idoneo ad esporsi ai rischi specifici connessi
allo svolgimento delle sue mansioni. Nel caso di non idoneità alle mansioni specifiche
espressa dal Medico Competente, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare la
persona in mansioni non a rischio.
ALTRE AGEVOLAZIONI
Il Comune di residenza, tramite la Polizia Municipale, riconosce alle persone con
"capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", un contrassegno personale di
colore arancione, valido su tutto il territorio nazionale, per il posteggio negli spazi
riservati. Per le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o
per altre cause patologiche (in questa categoria possono rientrare anche i malati
oncologici), l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse
modalità . In questo caso, la certificazione medica deve specificare il presumibile
periodo di durata dell'invalidità , fino al massimo di un anno, eventualmente
prorogabile. Non occorre che la problematica sia necessariamente a livello di arti
inferiori, ma può essere relativa a una qualsiasi patologia che, a giudizio del medico,
causi problemi di deambulazione.
FONTE WEB : DISABILI .COM
Tutto grazie a questo grande erborista che mi ha guarito da (MALATTIA DI LUPUS) il suo nome è dr imoloa. Ho sofferto di lupus per oltre 8 anni con dolori come: articolazioni, rash cutaneo, dolore al petto, articolazioni gonfie e molti altri. I farmaci antinfiammatori non potevano curarmi fino a quando non ho letto della sua raccomandazione. 2 mesi fa, l'ho contattato tramite il suo indirizzo email. drimolaherbalmademedicine@gmail.com. e mi ha inviato il trattamento a base di erbe tramite il servizio di corriere DHL e mi ha istruito su come berlo per due settimane. dopo di allora, e sono stato confermato guarito e liberato in ospedale dopo aver preso i suoi potenti farmaci a base di erbe Anche tu puoi essere guarito con esso se interessato, usa anche il suo potente medicinale di guarigione a base di erbe per curare malattie come: malattia di Parkison, cancro vaginale, epilessia, Disturbi d'ansia, malattia autoimmune, mal di schiena, distorsione alla schiena, disturbo bipolare, tumore al cervello, maligno, bruxismo, bulimia, malattia del disco cervicale, malattie cardiovascolari, neoplasie, malattie respiratorie croniche, disturbo mentale e comportamentale, fibrosi cistica, ipertensione, diabete, asma , Artrite autoimmune mediata infiammatoria. malattia renale cronica, malattia infiammatoria articolare, mal di schiena, impotenza, spettro dell'alcool feta, disturbo distimico, eczema, cancro della pelle, tubercolosi, sindrome da affaticamento cronico, costipazione, malattia infiammatoria intestinale, cancro alle ossa, cancro ai polmoni, ulcera alla bocca, cancro alla bocca, corpo dolore, febbre, epatite ABC, sifilide, diarrea, HIV / AIDS, malattia di Huntington, acne alla schiena, insufficienza renale cronica, malattia da addison, dolore cronico, malattia di Crohn, fibrosi cistica, fibromialgia, malattia infiammatoria intestinale, malattia delle unghie fungine, malattia di Lyme, Malattia di Celia, linfoma, depressione maggiore, melanoma maligno, mania, meloreostosi, malattia di Meniere, mucopolisaccaridosi, sclerosi multipla, distrofia muscolare, artrite reumatoide, morbo di Alzheimer Contattalo oggi e guarisci permanentemente. contattalo via ... email- drimolaherbalmademedicine@gmail.com / whatssapp- + 2347081986098.
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