martedì 7 maggio 2013

I DIRITTI DEGLI AMMALATI E DEI LORO FAMIGLIARI



I DIRITTI DELL'AMMALATO



















Il malato affetto da patologia oncologica, in aggiunta al trattamento terapeutico, ha 

particolari esigenze di tipo giuridico ed economico. L’ordinamento legislativo 

prevede una serie di norme, di tutele e previdenze che è bene conoscere: oltre alle 

prestazioni assistenziali ed esenzione dal ticket, esistono leggi specifiche sul diritto di  
lavoro, su permessi e congedi lavorativi, sul rapporto di lavoro a tempo pieno e 

tempo parziale. 

Inoltre, alcuni malati oncologici possono avere i requisiti per usufruire di ulteriori 

benefici quali il contrassegno di libera circolazione e di sosta, l’assegno di invalidità, 

l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e il pensionamento 

anticipato

FONTE WEB : A.I.G


PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI 

INVALIDITÀ CIVILE



Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni
 economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell'"invalidità 
civile" a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo. Secondo le
 tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di 
invalidità civile per patologia oncologica: 11%: prognosi favorevole e modesta 
compromissione funzionale; 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione 
funzionale; 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante 
l'asportazione del tumore. La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di 
handicap deve essere presentata - da voi o da un vostro familiare - all'Ufficio Invalidi

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO


Se a causa della malattia il paziente ha problemi di deambulazione o non è più 
autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione,
igiene personale, vestizione), può richiedere il riconoscimento dell'indennità di 
accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988; D. lgs. 509/1988).


*Fonte AIMAC


PERMESSI DI LAVORO


Secondo quanto stabilito dalle leggi 104/1992 e 53/2000 e dai decreti legislativi 

509/1988 e 151/2001, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità o di

 "handicap in situazione di gravità", potrete usufruire di permessi lavorativi per 

curarvi e la stessa facoltà è concessa anche al familiare che vi assiste. L'art. 33 della 

LEGGE 104/1992 fissa i limiti di permesso retribuito come segue: per il lavoratore con 

disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; per il familiare: 3 giorni mensili. Se vi è 

stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, avrete diritto a 30 giorni all'anno 

(anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con il 

vostro stato di invalidità (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D. lgs. 509/1988). 

Tali permessi si  sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla vostra categoria. Per ottenere il permesso è 

sufficiente la semplice richiesta al datore di lavoro.


RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE



I lavoratori dipendenti a tempo pieno e con una ridotta capacità lavorativa anche a 
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, ottenuto l'accertamento delle loro 
condizioni di salute da parte dalla Commissione medico legale della ASL, possono 
richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 
con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e 
a ritornare a orario e stipendio pieni nel momento in cui si sentiranno in condizione di 
lavorare di nuovo per l'intera giornata.

CONTRASSEGNO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOSTA



Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia il diritto ad ottenere il 

contrassegno di libera circolazione e sosta, che consente: - il libero transito nelle zone 

a traffico limitato e nelle zone pedonali - la sosta nei parcheggi riservati ai disabili 

(delimitati con le strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei 

parcheggi a pagamento. 

La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al 

Comune di residenza (normalmente presso l'ufficio della Polizia Municipale).

fonte: AIOM


TRE SONO LE PERCENTUALI DI INVALIDITA'  CIVILE

 PER PATOLOGIA ONCOLOGICA 11 PER CENTO, 70 E 

100 PER CENTO


Il malato affetto da patologia oncologica, oltre al trattamento terapeutico
ha particolari esigenze di tipo giuridico ed economico, per vivere più 
dignitosamente. Pertanto l'ordinamento giuridico ha previsto, con norme speciali, le 
tutele e provvidenze necessarie.Perché le leggi non rimangano inattuate, è necessario 

che anche i malati, oltre agli operatori, sappiano quali sono i diritti che lo Stato 

riconosce e garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, ergicamente, 

come persone riconosciute  invalide.


INDALIDITÀ CIVILE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO -


 Lo Stato assiste i malati oncologici per mezzo del riconoscimento dell'invalidità 

civile, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.
Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), tre sono le 
percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
- per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l'11%
- per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%

- per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante 

asportazione chirurgica il 100%.

Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti 
agevolazioni sarà necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di 
riconoscimento dello stato di invalidità e di handicappresentandola all'Ufficio 
Invalidi Civili della ASL di residenza. Se oltre a richiedere il riconoscimento
 dell'invalidità civile (L. 118/1971), si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla 
legge sull'handicap (L. 104/1992), è consigliabile indicarlo nella stessa domanda. 

In mancanza di tale esplicita indicazione, si viene sottoposti a due visite medico-legali.

Con la Legge 80/2006 (art. 6) lo Stato ha disposto un iter di accertamento 
accelerato a carico della Commissione medica della ASL in caso di malattia 

oncologica. 
La visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della

domanda e gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei 

benefici che da essi conseguono. 

Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi 
nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene
 personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell'indennità di 

accompagnamento (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto Legge 509/1988).

Nei casi di chemioterapia in atto il malato sarà automatico il riconoscimento al diritto 
all'indennità di accompagnamento, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni) 
necessari all'effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti fortemente 
debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base 

della relazione medica dell'ospedale o servizio oncologico ove si è in trattamento.

Una volta completato l'iter di accertamento di invalidità temporanea il malato 
oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabile ed i familiari che lo 

assistono previsti dalla legge 104.




AGEVOLAZIONI FISCALI ED ESENZIONI -

 Il malato di cancro ha diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per 

farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto

nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori 

aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999). Il codice identificativo delle patologie 

tumorali è lo 048; il medico di base è tenuto ad indicarlo sulle  impegnative.


Se l'invalidità civile riconosciuta è del 100% si ha diritto all'esenzione totale, cioè per 

tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.

Per chi ha difficoltà all'uso delle cinture di sicurezza in automobile (per es. i 
cardiopatici, chi ha subìto interventi chirurgici al cuore, al torace, alla mammella,
 ecc., e/o per chi ha cicatrici in punti toccati dalle cinture), è possibile ottenere 
l'esonero dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, portando al Distretto
 Sanitario di appartenenza una carta che certifichi l'avvenuto intervento chirurgico e/o
 che attesti eventuali ulteriori problematiche.L'assistenza sanitaria all'estero è 
consentita, in via di eccezione e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di 

altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non


 sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo.


AUSILI - 

È possibile ottenere gratuitamente ausili protesici e/o ortopedici, se il medico 
specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario.


In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi, 

all'Iva al 20% o al 4%. Se l'invalidità è pari al 100%, è prevista l'agevolazione Iva al 4%.

Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale, secondo la legge finanziaria
 per l'anno 1998, fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea 
documentazione, la protesi mammaria esterna. In seguito alla modifica apportata dal 

D.L. 321 G.U. n. 183/2001, non è più necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.

TUTELA LAVORATIVA -


 L'art. 2110 del Codice Civile dice che "In caso d'infortunio, di 
malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non 
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di 
lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle 
leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità ".
La lettura di tale articolo aiuta a comprendere come sia diritto del lavoratore assente 
per malattia percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva 
(l'indennità di malattia) , continuando a maturare anzianità di servizio, e non essere 
licenziato durante il periodo di malattia.

La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto
"periodo di comporto",  alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà , potrà 
recedere dal contratto, a norma dell'articolo 2118, licenziando il lavoratore nel 

rispetto 
della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa).
La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di
assenza aggiuntiva, nonché dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e 
successivamente ridotta, e l'entità della riduzione, variano a seconda dei diversi 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e pertanto è importante che il lavoratore 
verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi 
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura 
specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si 
applicano i criteri della "ricaduta della malattia" se sul certificato viene barrata 
l'apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente 

assenza.

Per la Legge 104/1992, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2 
ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da 
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste
 ha diritto, invece, a 3 giorni mensili.

Secondo l'art. 42 D.L. 151/2001, il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con
 handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, co. 3, L. 104/1992, purché non 
ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o 
frazionato, per un massimo di due anni. Inoltre, l'art. 53 dello stesso Decreto 
Legislativo sancisce il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio 
carico il soggetto disabile in stato di handicap grave.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con l'art. 46, ha modificato la 
disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l'articolo 12 bis, che 
riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali 
persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di 
terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno in tempo parziale verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al 
lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.

In base all'art. 10 del D.L. 23/11/1988, n. 509: "Norme per la revisione delle categorie 
delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione 
vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, 
n. 291", qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50%, il lavoratore 
ha diritto di fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche 
non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità .

Il D.L. 19/09/1994, n. 626, "Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", prevede - fra le altre 
misure - che il Medico Competente (esperto in medicina del lavoro) effettui 
accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché, su richiesta del lavoratore, 
finalizzati a verificare se il lavoratore è idoneo ad esporsi ai rischi specifici connessi 
allo svolgimento delle sue mansioni. Nel caso di non idoneità alle mansioni specifiche 
espressa dal Medico Competente, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare la 
persona in mansioni non a rischio.




ALTRE AGEVOLAZIONI
Il Comune di residenza, tramite la Polizia Municipale, riconosce alle persone con 

"capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", un contrassegno personale di 

colore arancione, valido su tutto il territorio nazionale, per il posteggio negli spazi 

riservati. Per le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o

 per altre cause patologiche (in questa categoria possono rientrare anche i malati 

oncologici), l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse 

modalità . In questo caso, la certificazione medica deve specificare il presumibile 

periodo di durata dell'invalidità , fino al massimo di un anno, eventualmente 

prorogabile. Non occorre che la problematica sia necessariamente a livello di arti 

inferiori, ma può essere relativa a una qualsiasi patologia che, a giudizio del medico, 

causi problemi di deambulazione.




FONTE WEB : DISABILI .COM



                                                    























1 commento:

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